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Lo Statuto della ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE FRA EMILIA ROMAGNA E COSTA RICA
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1) E’ costituita la “Associazione di Amicizia e Solidarietà fra Emilia Romagna e Costa Rica” denominata “Associazione ER-
2) L’Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e possono farvi parte cittadini emiliano romagnoli per nascita, discendenza, legame coniugale, rapporti di studio e lavoro e quanti altri, residenti indifferentemente in Italia o Costa Rica, ne facciano richiesta, alla unica condizione di accettare il presente statuto.
3) Le quote associative vengono fissate di anno in anno dall’Assemblea dei soci.
4) L’assemblea costitutiva dovrà approvare lo statuto e fissare il programma di lavoro per il primo anno di attività.
Art. 2
Scopi e finalità
1) L’Associazione ER-
a) mantenere vivo il rapporto dei cittadini all’estero con la propria terra di origine: la cultura, la musica, le tradizioni, la cucina, il territorio, i suoi prodotti tipici, la sua gente;
b) diffondere il patrimonio democratico, storico, culturale, ambientale, turistico della regione ER e del CR;
c) stabilire un contatto costante con le autorità regionali attraverso la Consulta dell’Emigrazione ed Immigrazione;
d) promuovere scambi di esperienze e contatti con organizzazioni analoghe del Centro America e degli altri paesi;
e) informare costantemente i soci delle direttive emanate dalla regione ER e dalla Repubblica di
Costa Rica, con particolare riferimento alle leggi ed alle disposizioni relative ai lavoratori all’estero, alle attività commerciali ed alla difesa del patrimonio ambientale;
f) informare costantemente i soci residenti in Italia sulle leggi di CR e su tutti gli aspetti della vita sociale, culturale ed economica del paese che possano favorire lo sviluppo delle relazioni con la nostra regione. Una particolare attenzione sarà riservata alla informazione relativa ai parchi naturali ed alla difesa della biodiversità in CR ed in ER;
g) fornire una base di appoggio ai concittadini che vivono o si recano in CR e viceversa ai cittadini costaricensi che vivono nella nostra regione;
h) promuovere attività educative istituendo borse di studio, a favore di quanti, residenti in CR o in ER e particolarmente meritevoli, si impegnino in attività tendenti allo sviluppo delle comunità, alla conservazione dell’ambiente e della biodiversità.
2) L’Associazione si propone di lavorare in stretta collaborazione con le organizzazioni e gli Enti regionali, nazionali ed internazionali, che perseguono in tutto od in parte le finalità di cui al precedente articolo. A tale scopo:
a) stabilisce delle convenzioni con le Associazioni, gli Enti e le organizzazioni che operano nei settori di reciproco interesse;
b) si avvale della consulenza e della collaborazione di un Comitato culturale tecnico scientifico per la definizione dei programmi e per la loro realizzazione.
3) Tutte le attività sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
Art. 3
Membri dell’Associazione
1) Sono considerati Soci effettivi coloro che entrano a far parte dell’Associazione ER-
Art. 4
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla richiesta dell’interessato ed alla accettazione del presente statuto.
2) Sulla eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
3) La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale fra lo stesso e l’Associazione.
4) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci, deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
5) Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 5
Risorse economiche
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e prodotti marginali.
2) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ogni anno. Al temine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di marzo.
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento coerente con le finalità dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui all’ Art. 3 del presente statuto;
d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7
Organi dell’Associazione
1) Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci,
b) il Comitato Direttivo,
c) il Collegio dei Probiviri,
d) il Collegio dei Sindaci.
e) il Presidente
Art. 8
Assemblea dei soci.
1) L’Assemblea è composta dai Soci regolarmente iscritti. Essa viene indetta, con almeno sette giorni di anticipo, mediante convocazione scritta, ad ogni socio. Il socio che non può intervenire all’assemblea può delegare un altro socio. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Comitato Direttivo;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3) L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti il 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
4) L’Assemblea sarà convocata in sessione ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente, per l’approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente od almeno 3 membri del Comitato Direttivo o un decimo degli iscritti ne ravvisino l’opportunità.
5) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
6) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
7) Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 9
Il Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo è formato da 5 membri, nominati dalla Assemblea dei soci.
2) I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato soltanto gli associati.
3) Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato.
4) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-
5) Al Comitato Direttivo spetta:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vice-
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
6) Il Comitato direttivo è convocato, di regola, ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente o il Vice-
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Il Collegio dei Probiviri
1) Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri, scelti fra i soci e che non facciano parte del CD.
2) Sono eletti dall’Assemblea e restano in carica per un triennio, contestualmente al periodo di
3) nomina del C.D. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, il comportamento dei Soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto che possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell’Associazione
Art. 11
Il collegio dei sindaci
1) Il Collegio dei Sindaci è formato da tre membri, scelti fra i soci e che non facciano parte del CD. Sono eletti dall’Assemblea dei Soci e restano in carica per un triennio, contestualmente al periodo di nomina del C.D. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.Il Collegio dei Sindaci esercita la supervisione amministrativa e redige annualmente il parere sulla validità del bilancio consuntivo e sulla sua rispondenza alla realtà.
Art. 12
Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 13
Gratuità delle cariche associative
1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2.
Art.14
Norma finale
1) In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore.
Art. 15
Rinvio
1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.